PARTITA IVA

Dichiarazione di controllo IVA / Kontrolný výkaz (KV)

Viene istituito l’obbligo di presentare la DICHIARZIONE DI CONTROLLO per tutte le persone fisiche o giuridiche registrate ai fini fiscali ai sensi dei § 4, 4a, 5 e 6 della legge sulla partita IVA.

La DICHIARAZIONE DI CONTROLLO non viene richiesta in casi seguenti:
– Esportazioni di merci fuori dal territorio dell’UE (§ 47)
– Forniture di merci nell’ambito dell’ UE (§ 43)
– Vendite triangolari (§ 45)

La DICHIARAZIONE DI CONTROLLO deve contenere i seguenti dati:
– Partita IVA del cliente/fornitore con il quale si effettua l’operazione
– numero progressivo della fattura
– data della fornitura della merce o del servizio, oppure data del ricevimento del pagamento se da questa deriva l’esigibilità dell’imposta (ricevuta fiscale)
– base imponibile ed importo dell’imposta
– aliquota dell’imposta
– importo dell’imposta da rimborsare
– tipo e quantità dei beni e codice del tariffario doganale (codice Intrastat) se si tratta di fornitura secondo il § 96 c. 12 lett. h) e i) (cereali, ferro, cellulari, chip / circuiti integrati)
– i dati del registratore di cassa fiscale (ERP) inseriti cumulativamente

La DICHIARAZIONE DI CONTROLLO dovrà essere presentata per la prima volta per il mese di gennaio oppure per il primo trimestre del 2014. La DICHIARAZIONE DI CONTROLLO va presentata entro i termini di scadenza della dichiarazione IVA.

Dichiarazione riepilogativa /Súhrnný výkaz SV – La scadenza della dichiarazione riepilogativa che riguarda le fatture emesse verso soggetti esteri (Intrastat dei servizi) viene spostata dal 20° al 25° giorno del mese successivo al periodo d’imposta.

IMPOSTA SUI REDDITI

Ritenuta fiscale alla fonte – i costi pagati ai fornitori dei paesi con i quali la Slovacchia non ha accordi sulla doppia tassazione non saranno deducibili se non verrà pagata una ritenuta fiscale entro la scadenza prescritta dalla legge.L’aliquota della ritenuta passa dall’attuale 19% al 35% dell’importo della fattura – norma in vigore dal 01.03.2014. Per la dichiarazione della ritenuta verrà istituito un nuovo modulo.

Acconti sull’imposta sui redditi – la persona fisica o giuridica quando supera il limite di 2.500,00 € d’imposta, ha l’obbligo di pagare gli acconti sull’imposta sui redditi dell’anno successivo – norma valida anche per il bilancio del 2013 per il calcolo degli acconti sull’imposta del 2014.

Debiti non pagati – vanno inclusi tra i redditi i debiti non pagati entro la scadenza come segue:
– il 20% del debito per ritardi oltre i 360 giorni dopo la scadenza
– il 50% per ritardi oltre i 720 giorni
– il 100% per ritardi oltre i 1080 e più giorni

Licenza fiscale – una delle novità più discussa. Le persone giuridiche che presentano dichiarazioni dei redditi in perdita o con imposta inferiore all’importo della licenza fiscale devono acquistare una licenza in base alle seguenti regole:
– 480,00 € per coloro che non sono soggetti alla partita IVA che hanno un fatturato fino a 500.000 €
– 960,00 € per i soggetti IVA con fatturato fino a 500.000 €
– 2.880,00 € per i soggetti con fatturato superiore a 500.000 €

La licenza fiscale va pagata entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi. Entra in vigore nel gennaio 2014, e sarà versata la prima volta entro il 31.03.2015.
I contribuenti che hanno oltre il 20% di disabili tra il loro personale dipendente sono soggetti a un abbattimento del 50% del costo della licenza fiscale.

Sono esentate dal pagamento della licenza fiscale:
– Le società di nuova costituzione nel primo esercizio di attività.
– Le società in concorso fallimentare o in liquidazione.

Riduzione dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche – l’aliquota si riduce di un punto percentuale, dal 23% al 22%. La nuova aliquota è in vigore dal 1° gennaio 2014, e sarà utilizzata per la dichiarazione dei redditi relativa al 2014 da presentarsi nel 2015.

Perdita fiscale – le perdite fiscali potranno essere dedotte dalla base imponibile dell’imposta per un periodo massimo di 4 esercizi fiscali successivi, nella percentuale annua del 25% del totale della perdita. La norma è valida per le perdite relative al 2014 ed esercizi successivi.